Differenza tra separazione consensuale e giudiziale

Couple holding stop sign in bed

La separazione consente ai due coniugi di sospendere gli effetti del matrimonio, che potrà definitivamente dirsi concluso con un successivo provvedimento di divorzio. La separazione legale può essere consensuale o giudiziale. Le due forme hanno caratteristiche e modalità differenti.

Separazione consensuale

Si verifica quando i coniugi decidono di comune accordo di separarsi e insieme stabiliscono le condizioni riguardanti l’affidamento di eventuali figli minorenni, l’assegno di mantenimento mensile e tutto ciò che riguarda il patrimonio familiare. Nella stesura dell’atto di separazione, i coniugi devono essere assistiti da un legale scelto di comune accordo. Entrambi hanno inoltre la possibilità di scegliere un proprio avvocato difensore.

Tappe successive

La domanda deve essere presentata presso il Tribunale competente direttamente dai coniugi o dal legale che rappresenta entrambi e deve essere corredata dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune in cui sono state celebrate le nozze, stato di famiglia e certificato di residenza dei due coniugi. Successivamente il Presidente della Sezione fissa un’udienza per sentire e tentare di riconciliare i coniugi, cosa che avviene in realtà molto raramente. Se i coniugi confermeranno le loro intenzioni, l’atto verrà trasmesso al Pubblico Ministero per il controllo e sarà poi un collegio composto da tre giudici ad emettere il cosiddetto decreto di omologa, l’atto che sancisce la validità legale della separazione. L’omologazione consiste in un controllo della legittimità degli accordi raggiunti dai coniugi e può essere modificata su istanza anche di uno solo, in caso di variazioni della situazione esistente al momento della separazione. Il decreto di omologa può essere negato nei casi in cui gli accordi presi non rispettino gli interessi dei figli e ci sia disaccordo sulle modifiche proposte dal tribunale.

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Separazione giudiziale

Generalmente si ricorre a questa modalità di separazione quando non c’è accordo tra i coniugi. La richiesta viene presentata da uno solo dei due coniugi e deve necessariamente essere assistito da un avvocato. Nella separazione giudiziale il coniuge richiedente inoltra la richiesta per l’addebito della separazione, cioè l’accusa di violazione di uno o più doveri legati al matrimonio (come fedeltà, cura dei figli) a causa dei quali si è resa intollerabile la convivenza. Anche in questo caso viene fissata l’udienza a cui devono prender parte i due coniugi. La separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale in qualunque momento.

Tappe successive

Le modalità della prima udienza sono le stesse della separazione consensuale: i coniugi vengono sentiti e si tenterà la riconciliazione. In questo caso specifico, però, il giudice può predisporre dei provvedimenti temporanei che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e dell’eventuale prole. Il processo procede poi con le modalità tipiche del rito ordinario, fino a concludersi con una normale sentenza. Entrambi i coniugi, se si verificano cambiamenti, possono richiederne la modifica.

Effetti

In entrambi i casi, se i coniugi si riconciliano, anche col solo fatto di tornare a vivere sotto lo stesso tetto, l’atto di separazione decade senza necessità di altro provvedimento giudiziario. Con la separazione legale non avviene l’annullamento del matrimonio ma la sospensione del rapporto di coniugio, quindi non è possibile contrarre un nuovo matrimonio. Il vincolo matrimoniale viene sciolto definitivamente con il divorzio. La separazione giudiziale può trasformarsi in consensuale ma non può avvenire il contrario: per trasformare una separazione consensuale in giudiziale è necessario avviare un nuovo processo. La separazione legale sospende i diritti e i doveri dei coniugi relativi al matrimonio ma non l’assistenza morale e il mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli.

Costi e tempistica

La separazione consensuale ha un costo più contenuto rispetto a quella giudiziale e anche tempi minori: dal momento del deposito della richiesta al decreto di omologa passano in media 5 mesi, contro i  5 anni necessari in caso di separazione giudiziale.

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