Molte donne molestate in ufficio o altrove si chiedono tuttora “quando le avances sul luogo di lavoro sono reato?” per la legge italiana e, quindi, denunciabili e perseguibili.

Il reato di molestie sessuali scatta già al momento dello ‘strofinamento’ (dell’intenzione palesata al suo primo step dal datore di lavoro), non serve che si sia consumato il rapporto.

Se il ‘boss’ molesta una dipendente usando lo strumento ‘persuasivo’ del ricatto scatta il reato di mobbing.

 

Molestie sessuali: il reato scatta dallo ‘strofinamento’

E’ la parte più delicata e importante di tutta la questione. Quando le avances sul luogo di lavoro sono reato? Ma, soprattutto, da quale iniziale ‘mossa’ del datore di lavoro le avances si trasformano per legge in reato di molestie sessuali?

Non serve che il ‘boss’ abbia consumato un rapporto sessuale completo con la dipendente-vittima.

La donna può far valere i suoi diritti già dal primo step con cui il datore di lavoro inizia a manifestare le sue chiare intenzioni. Una manata sulle natiche, una toccatina sulle zone erogene (seno, glutei, cosce, labbra, orecchio), una mano morta che scivola nella scollatura della camicetta, un tentato bacio sul collo o sulla bocca: tutti questi atteggiamenti possono costargli caro e far scattare gli estremi della denuncia per l’accusa di violenza sessuale.

 

L’aggravante del ricatto

Quando le avances sul luogo di lavoro sono reato se una donna dipendente viene ‘preparata’ col ricatto?

Il datore di lavoro più scaltro, prima di tentare le avances, può anche provare ripetutamente a ricattare la dipendente (anche in modo soft), facendole chiaramente capire che le conviene ‘starci’ se vuole mantenere il posto di lavoro. In questo caso, scatta un reato diverso, il reato di mobbing dal chiaro sapore di abuso di potere.

Nel caso il ‘ricatto’ si verifichi una sola volta o sporadicamente si parla, invece, di violenza privata o tentata estorsione nel ruolo di ‘superiore gerarchico’ (secondo quanto stabilisce la Cassazione).

E se la donna dipendente non cede al ricatto e viene licenziata?

Un licenziamento di questo tipo è considerato nullo: l’azienda dovrà reintegrare la donna lavoratrice nel posto di lavoro e corrisponderle gli eventuali stipendi non ricevuti nel periodo che va dal licenziamento alla reintegrazione nel posto di lavoro.

 

I doveri di un datore di lavoro secondo la legge italiana

Chiedersi “quando le avances sul luogo di lavoro sono reato” viene naturale per una donna molestata che vuole difendersi, ma quante di queste donne sanno quali sono i doveri di un datore di lavoro secondo la legge italiana?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di “tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”: non soltanto deve astenersi da comportamenti lesivi dell’integrità psico-fisica del dipendente (tra cui le molestie sessuali) ma è responsabile per legge se le molestie sono commesse da altre persone in ambito lavorativo come i superiori. In quest’ultimo caso, la responsabilità del datore di lavoro è solo di tipo civile e punibile con ‘risarcimento del danno’ ma rimane il fatto che, se non prende provvedimenti per difendere il lavoratore molestato, può essere accusato di concorso nel reato in ambito penale.

Va da sé che al datore di lavoro accusato di molestie sessuali saranno attribuiti sia l’inadempienza agli obblighi contrattuali sia la responsabilità del reato di violenza sessuale. Dovrà, quindi, risarcire al dipendente sia il danno biologico sia quello morale.

 

Quando le avances sul luogo di lavoro sono reato: la sentenza n. 5436/2017 della Corte di Cassazione

Il nostro focus è “quando le avances sul luogo di lavoro sono reato?” e, di conseguenza, è anche “quali prove vengono accettate come credibili?”.

La recente sentenza n. 5436/2017 della Corte di Cassazione ha chiarito che la donna lavoratrice ha la possibilità di sfruttare, a titolo di prova, le registrazioni acquisite nell’ambiente di lavoro.

Il giudice può condannare il datore di lavoro anche sulla base di dichiarazioni della vittima di molestie che ha il diritto di testimoniare in favore di se stessa: se le sue dichiarazioni vengono, poi, confermate dalle testimonianze di altre colleghe che hanno subito lo stesso ‘trattamento’, a questo punto la responsabilità del ‘boss’ si presume.

A rendere determinante e convincente la dichiarazione di una donna lavoratrice che denuncia molestie sessuali sul posto di lavoro basta una sola, logica ragione: pur di denunciare (in buona fede e con genuinità) il datore di lavoro per difendersi da un comportamento che non tollera, la donna è pronta a rassegnare le dimissioni. Non soltanto non ci guadagna nulla ad accusarlo ma ci rimette.

Quando le avances sul luogo di lavoro sono reato una reazione schietta, genuina e disinteressata (per il mantenimento del posto di lavoro) conferisce alla donna vittima credibilità.

Articolo precedenteBuono Nido da 150 euro: aggiornamento e punti da chiarire
Articolo successivoMadre e figlio cambiano sesso assieme

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.