Cos’è il contratto di solidarietà

Il contratto di solidarietà, non è altro che un accordo che viene stipulato tra le aziende e le rappresentanze sindacali; e in sostanza prevede la riduzione del monte delle ore dei dipendenti e della loro retribuzione.

Questo strumento è pensato appositamente per venire incontro sia ai lavoratori che alle aziende in alcune situazioni particolari. In caso di crisi aziendale, infatti, il contratto di solidarietà impedisce che vengano effettuati licenziamenti individuali o collettivi. Questo grazie alla riduzione delle ore di lavoro e della retribuzione dei dipendenti.

In parole povere risparmiare sulle ore lavorative, significa che seppur lavorando meno, tutti i dipendenti possono continuare a farlo; perché le ore vengono distribuite sulla totalità della forza lavoro.

Il contratto di solidarietà, viene stipulato per due scopi principali:

  • Evitare la riduzione del personale nei periodi di crisi
  • Favorire nuove assunzioni attraverso la programmata riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti.

Nel primo caso si parlerà quindi di contratto difensivo, mentre nel secondo di contratto espansivo.

 Per quanto riguarda i contratti difensivi, fino a poco tempo fa ne erano previsti due tipi diversi:

  • Tipo A riservato alle aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria).
  • Tipo B: riservati alle aziende non rientranti nel regime di CIGS e alle aziende artigiane.

Nel 2016 il ministro del lavoro, attraverso una circolare ha stabilito l’abolizione dei contratti di solidarietà di tipo B. Quindi possono continuare ad essere stipulati solo quelli di tipo A.

Contratto di solidarietà per le imprese: ecco chi non rientra. 

Le aziende che possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di tipo A, sono tutte quelle che rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Il contratto spetta a tutti i lavoratori dipendenti tranne:

  • Dirigenti
  • Apprendisti
  • Lavoratori a domicilio
  • Dipendenticon anzianità aziendale inferiore ai 90 giorni.
  • Lavoranti assunti a tempo determinato per attività stagionali.
  • Lavoratori part-time la cui mansione viene dimostrata “strutturale” nella preesistente organizzazione del lavoro.

Il contratto di solidarietà viene concesso per un periodo di tempo di 24 mesi, e può essere prolungato per altri 24 (che diventano 36 per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).

La direttiva prevede per le ore di riduzione dell’orario, un’integrazione pari al 80% della retribuzione persa.

Le imprese che decidono di stipulare dei contratti di solidarietà, possono anche beneficiare di sgravi contributivi; in questo modo godranno di una riduzione pari al 35% dei contributi dovuti con riferimento ai lavoratori interessati da una contrazione dell’orario di lavoro superiore al 20%.

 

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